di Diana Argenio, avvocato in Bologna
1. (La validità triennale delle graduatorie – ambito di applicazione).
A fini meramente chiarificatori, appare utile effettuare una breve ricognizione della normativa che nel tempo si è succeduta sul punto.
Il riferimento va, innanzitutto, all'art. 8 del d.P.R. 3/1957, il cui comma 3° (introdotto dalla L. 305/1975) stabilisce che "nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa".
