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| Inammissibilità del ricorso ex art. 696 bis in presenza di clausola compromissoria |
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| Giovedì 04 Febbraio 2010 17:34 | |||
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di Ferdinando Aricò, In una complessa controversia attinente un appalto (definito “a formazione progressiva”) relativo alla ristrutturazione di un edificio di grande pregio architettonico, la società appaltante ricorre ai sensi dell’art. 696 bis onde ottenere consulenza tecnica d’ufficio in ordine: - ai tempi e costi della realizzazione dell’opera, di cui lamentava l’ingiustificato aumento in corso d’appalto, - alla prevedibilità ex ante dell’aumento medesimo nell’ipotesi in cui l’attività fosse compiuta con l’ordinaria diligenza.
Parti convenute (la società appaltatrice, una società di progettazione ingegneristica e il direttore dei lavori) eccepiscono l’inammissibilità di detto procedimento diretto ad ottenere una consulenza tecnica preventiva. A sostegno di tale eccezione le parti convenute rilevano in sintesi che la controversia è oggetto di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale; che, pur potendosi ammettere astrattamente, ai sensi del disposto dell’art. 669 quinquies c.p.c., la legittimità del ricorso cautelare anche con riferimento a controversie assoggettate ad arbitrato irrituale, la consulenza tecnica preventiva non ha natura cautelare, essendo espressamente svincolata dal requisito dell’urgenza Il Tribunale condivide le difese delle convenute e pertanto si pronuncia con ordinanza resa in data 09.07.2009, dichiarando l’inammissibilità del ricorso. In particolare si evidenzia l’assenza di alcuna allegazione di elementi volti ad integrare il requisito del periculum in mora necessari ad integrare la richiesta di tutela cautelare tipica astrattamente ammissibile, limitandosi il ricorso ad addurre elementi di fatto attinenti al solo elemento del fumus boni iuris. Per tale motivo il giudice ritiene di non poter ammettere il ricorso, neppure qualificandolo come ricorso cautelare ai sensi dell’art. 669 quinquies, e dovendo quindi dare accoglimento alla eccezione in senso stretto di clausola compromissoria sollevata dalla parti. L’ordinanza è conforme all’unico precedente in materia sulla questione che è volto a negare ammissibilità alla richiesta di CTU preventiva ai sensi dell’art. 696 bis del c.p.c. In una recente pronuncia infatti il Tribunale di Torino, in data 17 gennaio 2008, riteneva che: “In una controversia oggetto di clausola compromissoria per arbitrato irrituale non può concedersi una consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite, non essendo tale procedimento assoggettato alle norme del procedimento cautelare uniforme e non avendo il relativo provvedimento natura cautelare[1]” Che l’istituto di cui all’art. 696 bis c.p.c non abbia natura cautelare appare pacifico in giurisprudenza[2] [1] Trib. di Torino, Ordinanza 17 gennaio 2008, in Giur. Italiana, Ottobre 2008, p. 2274 con nota di FRUS [2] Vedasi ad esempio Trib. Torino 31 marzo 2008, in ilcaso.it, per il quale: L'espletamento della nuova consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. prescinde dai presupposti del fumus e del periculum in mora, potendo senz'altro essere domandata anche laddove non vi sia affatto urgenza di verifica, e si inscrive nel novero dei procedimenti sommari di istruzione preventiva di natura non cautelare; significativo in proposito è il testo della norma che prevede l'espletamento di una consulenza tecnica in via preventiva "anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 696 c.p.c." e ancora “La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite è procedimento sommario di istruzione preventiva, estraneo alla natura propria dei mezzi (o misure) cautelari e quindi ai presupposti del "fumus boni juris" e del "periculum in mora", nonché iter procedurale in tutto prescindente dal requisito (e peculiarità) della "verifica" per "ragioni di urgenza", differenziandosi, in tal ultimo senso - sia sul piano formale sia sul piano sostanziale - dalla consulenza tecnica richiesta a fini di accertamento preventivo”. Vedasi anche Trib. Trapani Ordinanza 10 ottobre 2006, in Giur. Di Merito, 2007, 6, 1649: “L'istituto di cui all'art. 696-bis c.p.c. non ha finalità cautelari né la sua "ratio" consiste nel dilatare i ristretti ambiti dell'accertamento tecnico preventivo (ex art. 696 c.p.c.) bensì allo scopo di comporre la lite: ciò spiega perché, in tale ipotesi, la consulenza tecnica d'ufficio vada disposta non già quando vi sia "urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose" ma quando si prospetti un contenzioso incentrato sull'accertamento ovvero sulla determinazione di crediti che traggano fonte da una fattispecie di responsabilità civile, contrattuale oppure aquiliana.”
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| Ultimo aggiornamento Giovedì 04 Febbraio 2010 18:24 |